IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio,  ai  bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE
del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE del Consiglio  e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) del 19  luglio  2002,  n.  1606/2002  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  di
principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea
secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento  delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione  europea,
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in   materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per: 
  a) «enti di interesse pubblico»: gli  enti  indicati  dall'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  b) «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale  di
uno Stato membro o di un  Paese  terzo,  compresi  i  Ministeri,  gli
organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su  di  cui  i
suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a  quello  previsto
dalla direttiva  2013/34/UE  ai  fini  dell'obbligo  di  redigere  il
bilancio consolidato; 
  c) «grande societa'»: la societa' che alla  data  di  chiusura  del
bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 
  1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
  2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 
  3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; 
    d) «gruppo di medie dimensioni»:  il  gruppo  costituito  da  una
societa' madre  e  una  o  piu'  societa'  figlie,  il  cui  bilancio
consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri: 
  1)  totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale   inferiore   a
20.000.000 di euro; 
  2) totale dei  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni
inferiore a 40.000.000 di euro; 
  3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio
inferiore a 250; 
  e) «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione  del  bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o
alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi  contabili
internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; 
  f)  «societa'  figlia»:  l'impresa   inclusa   nel   perimetro   di
consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di  un'impresa
tenuta alla redazione del bilancio  consolidato  secondo  i  principi
contabili  internazionali  in  quanto   ricompresa   nell'ambito   di
applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; 
  g) «societa' madre europea»: societa' soggetta  al  diritto  di  un
altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta  alla  redazione  del
bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE; 
  h) «industria estrattiva»: le  attivita'  economiche  di  cui  alla
sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE)
n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006; 
  i)  «utilizzo  delle  aree  forestali   primarie»:   le   attivita'
economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 2006; 
  l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato  nell'esercizio
finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita'  di  cui  alle
lettere h) ed i), in denaro o in natura,  da  una  societa'  operante
negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti
ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera  b),  a
titolo di: 
  1) diritti di produzione; 
  2) imposte sul reddito,  sulla  produzione  o  sui  profitti  delle
imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul
valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche,  o  le
imposte sulle vendite; 
  3) royalties; 
  4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione,
con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista; 
  5) premi di firma, di scoperta e di produzione; 
  6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni,  canoni
di locazione, commissioni di accesso; 
  7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti; 
    m)  «progetto»:  attivita'  operativa  regolata   da   contratti,
licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi
assimilabili che,  sia  singolarmente  sia  nel  caso  in  cui  siano
sostanzialmente  interconnessi  dal  punto  di  vista   operativo   o
geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di
pagamento verso un Governo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117, comma secondo, della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              "Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. " 
              La direttiva 2013/34/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
          giugno 2013, n. L 182. 
              La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  9
          giugno 2006, n. L 157. 
              La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
          agosto 1978, n. L 222. 
              La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18
          luglio 1983, n. L 193. 
              La direttiva 84/253/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
          maggio 1984, n. L 126. 
              Il regolamento (CE) n. 1606/2002  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243. 
              Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B  della  legge  7
          ottobre 2014, n. 154 ( delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2013-
          secondo semestre) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28
          ottobre 2014, n. 251, cosi' recita: 
              "  Art.  1.  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive europee 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell' art. 31, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.
          234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183." 
              "Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010 , relativa al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012 , che modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art.
          1 , punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013  ,  sulla  risoluzione  alternativa  delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2013 , che modifica  la  direttiva  2003/41/CE  ,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE   ,   concernente   il    coordinamento    delle
          disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
          materia di taluni organismi  d'investimento  collettivo  in
          valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE  ,  sui
          gestori di fondi di investimento  alternativi,  per  quanto
          riguarda l'eccessivo  affidamento  ai  rating  del  credito
          (termine di recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno  2013  ,  concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13 , e da  15
          a 22 ; 4 , paragrafo 1; 5 ; 7 , paragrafo 4; 8 ,  paragrafi
          da 2 a 9; 9 ; 10 , paragrafo 2; 11 , paragrafi 1 e 3; da 12
          a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38 , paragrafi 1 e 2;
          da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I  ,  II  e  III  ,
          termine di recepimento: 30 giugno  2015;  per  il  punto  4
          dell' allegato I , termine di recepimento: 3 ottobre  2013;
          per   le   restanti   disposizioni:   senza   termine    di
          recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013 , che modifica la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013 ,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30 , 31
          , paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
          I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art.  31
          , paragrafi 3, 4 e 5, termine  di  recepimento:  20  luglio
          2018;  per  le  restanti  disposizioni:  senza  termine  di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013 , recante norme relative all'accoglienza dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12 , da 14 a 28, 30 e per l' allegato  I  ,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013  ,  relativa  ai  bilanci  d'esercizio,  ai
          bilanci consolidati e alle  relative  relazioni  di  talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          abrogazione delle direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  del
          Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013  ,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto  2013  ,  recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE , relativa al controllo da parte dello Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013 , che modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013  ,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013  ,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014 , relativa al congelamento  e  alla  confisca
          dei beni strumentali e dei proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)". 
              La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea.),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,   n.   39,
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.   38,
          (Esercizio  delle  opzioni   previste   dall'art.   5   del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili internazionali.), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. 
              Il  decreto  legislativo   26   maggio1997,   n.   173,
          (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di  conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143,
          S.O. 
              La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          dicembre 1991, n. L 374. 
              Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  (
          Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti
          annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri
          istituti  finanziari,  e  della  direttiva  n.  89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di tale Stato  membro.),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. 
              La direttiva n. 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1986, n. L 372. 
              La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16
          febbraio 1989, n. L 44. 
              Il  decreto  legislativo  9  aprile   1991,   n.   127,
          (Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e  n.  83/349/CEE
          in  materia  societaria,  relative  ai  conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 aprile 1991, n. 27, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo  dell'art.  16,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39,  gia'  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 16 (Enti di interesse pubblico) 
              1. Le disposizioni del presente capo si applicano  agli
          enti di interesse pubblico e  ai  revisori  legali  e  alle
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale presso enti di  interesse  pubblico.  Sono  enti  di
          interesse pubblico: 
              a) le  societa'  italiane  emittenti  valori  mobiliari
          ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
          e dell'Unione europea e quelle  che  hanno  richiesto  tale
          ammissione alla negoziazione; 
              b) le banche; 
              c) le imprese di assicurazione  di  cui  all'  art.  1,
          comma  1,  lettera  u),  del  codice  delle   assicurazioni
          private; 
              d) le imprese di riassicurazione di cui  all'  art.  1,
          comma  1,  lettera  cc),  del  codice  delle  assicurazioni
          private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
          Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di
          cui all' art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
          assicurazioni private; 
              e) le societa'  emittenti  strumenti  finanziari,  che,
          ancorche'  non  quotati  su  mercati  regolamentati,   sono
          diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 
              f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; 
              g)  le   societa'   che   gestiscono   i   sistemi   di
          compensazione e di garanzia; 
              h) le societa'  di  gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari; 
              i) le societa' di intermediazione mobiliare; 
              l) le societa' di gestione del risparmio; 
              m) le societa' di investimento a capitale variabile; 
              n) gli istituti di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2009/64/CE; 
              o) gli istituti di moneta elettronica; 
              p) gli intermediari finanziari di cui all' art. 107 del
          TUB." 
              Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE, al decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e al decreto  legislativo
          28 febbraio 2005, n. 38 si vedano le note alle premesse. 
              Il regolamento (CE) n. 1893/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 393.